Sulla valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. 105/2015 (Seveso) in tema di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: il gestore può svolgerla “momento per momento” sulla base di procedure operative e sistemi informatici?
SENTENZA N. ****
Resta confermato il principio di diritto, affermato con sicurezza dal Consiglio di Stato, secondo cui la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.lgs. 105/2015, ai fini dell’assoggettamento dello stabilimento alla medesima normativa, non può essere devoluta all’autodetermina...